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COVID-19: informazioni su procedure e trattamenti di sanificazione

È ormai noto che per molte attività lavorative una delle azioni più importanti richieste dalla normativa e dai vari protocolli per la gestione dell’emergenza COVID-19, per poter riprendere le attività, è la sanificazione di locali, ambienti, postazioni di lavoro, attrezzature, …

Tuttavia è evidente che per poter operare una idonea sanificazione adatta al contenimento del virus SARS-CoV-2 sono necessarie informazioni precise e sicure.

Per offrirle è stato pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) il Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 dal titolo “ Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020

 

Le procedure e i trattamenti per la sanificazione

Il documento, curato dal Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID-19 con la collaborazione di varie altre realtà, si sofferma sulle procedure per la sanificazione e ricorda che gli “interventi particolari o periodici di pulizia” previsti nell’allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020 “possono comprendere, oltre al lavaggio con detergenti efficaci a rimuovere lo sporco dalle superfici, la disinfezione mediante prodotti disinfettanti PMC o biocidi autorizzati e/o l’uso di ‘sanitizzanti’ con sistemi di generazione in situ” (i prodotti disinfettanti che ricadono sotto la normativa nazionale sono identificati con la denominazione di Presidi Medico Chirurgici – PMC).

Si ricorda poi che “alcune combinazioni di principio attivo/prodotto sono incluse nel programma di riesame dei principi attivi biocidi come disinfettante con vari campi di applicazione BPR” ( Regolamento UE n. 528/2012). E “uno dei principi attivi generati in situ in fase di valutazione come ‘biocida’ è rappresentato dal cloro attivo generato per elettrolisi dal cloruro di sodio, il cui effetto ‘biocida’ è dato dall’equilibrio acido ipocloroso, cloro gassoso e ipoclorito di sodio, in concentrazioni variabili in funzione del pH e della temperatura”.

Il Regolamento UE n. 528/2012 definisce «biocidi»: “qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, costituita da, contenente o capace di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica”.

Inoltre è in fase di valutazione come “biocida” l’ozono, generato in situ a partire da ossigeno e un altro sistema “è rappresentato dal trattamento con raggi UV a bassa lunghezza d’onda (220 nm) e la vaporizzazione/aerosolizzazione del perossido di idrogeno”.

 

Indicazioni sulla salute di chi utilizza i prodotti di sanificazione

Il documento si sofferma poi sulla tutela della salute degli utilizzatori dei prodotti, del personale e degli astanti.

“I prodotti e le procedure da utilizzare per la sanificazione devono essere attentamente valutati prima dell’impiego, per tutelare la salute sia degli utilizzatori stessi che dei lavoratori addetti e di qualsiasi astante che accederà alle aree sanificate”.

In particolare una volta verificata, sulla base delle indicazioni disponibili, “la necessaria efficacia virucida del prodotto individuato per la disinfezione, la valutazione preventiva ha l’obiettivo di individuare le corrette modalità di impiego al fine di garantire sia l’efficacia del prodotto (detersione preliminare delle superfici, concentrazione d’impiego, tempo di contatto, detersione finale, ecc.) che per individuare le misure di prevenzione e protezione per gli utilizzatori e per i lavoratori addetti che rientreranno nelle aree sanificate. A tal fine è necessario fare riferimento al contenuto e alle indicazioni previste nell’etichetta del prodotto, nella scheda tecnica e nella Scheda di Dati di Sicurezza (SDS). Inoltre, in caso di miscele classificate pericolose per la salute e per la sicurezza o di detergenti sarebbe necessario richiedere al proprio fornitore di prodotti immessi sul mercato anche l’avvenuta notifica all’Archivio Preparati Pericolosi dell’ISS”.

Inoltre gli utilizzatori dei prodotti “dovranno garantire che i propri lavoratori addetti abbiano ricevuto un’adeguata informazione/formazione, in particolare per quanto riguarda l’impiego dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI: es. filtranti facciali, guanti) di terza categoria secondo gli obblighi previsti nel Titolo III Capo II del DL.vo 81/2008 e nel Decreto Interministeriale 2 maggio 2001”. E per quanto riguarda “le misure di prevenzione e protezione delle misure di gestione del rischio da applicare nell’impiego delle attrezzature utilizzate per l’erogazione dei prodotti o per l’eventuale generazione in situ degli stessi, si dovrà fare riferimento al manuale d’uso e manutenzione delle suddette attrezzature nel rispetto degli obblighi di cui al Titolo IX Capo I e al Titolo III Capo II del DL.vo 81/2008”.

Indicazioni e precauzioni per i trattamenti con l’ozono

E’ bene soffermarsi, a titolo esemplificativo, su uno dei trattamenti affrontati dal documento, quello relativo all’utilizzo dell’ozono.

Dopo aver affrontato l’ambito normativo specifico relativo all’ozono, si indica che “l’attività virucida dell’ozono si esplica rapidamente in seguito a ozonizzazione. Come per molti altri prodotti usati nella disinfezione, non esistono informazioni specifiche sull’efficacia contro il SARS COV-2”.

Tuttavia sono disponibili diversi studi che ne supportano l’efficacia virucida “in ambienti sanitari e non. Anche a basse concentrazioni, con elevata umidità, l’ozono ha una elevata azione disinfettante virucida in aria”. E l’International Ozone Association “conferma l’efficacia dell’ozono per l’inattivazione di molti virus anche se non è a conoscenza di ricerche specifiche su SARS-CoV-2”.

E’ noto che “l’ozono è un gas instabile e decade spontaneamente a ossigeno”: in condizioni reali “il tempo di decadimento naturale necessario per rendere accessibili i locali è di almeno 2 ore. Se possibile, è preferibile eseguire i trattamenti nelle ore notturne in modo che alla ripresa del lavoro la quantità di ozono ambientale si trovi entro i limiti di sicurezza sanitaria”.

Bisogna invece evitare di “eliminare l’ozono residuo ricorrendo alla ventilazione forzata per convogliarlo in ambiente esterno: il DL.vo 155/2010 fissa valori limite e obiettivi di qualità anche per le concentrazioni nell’aria ambiente di ozono”.

Si segnala poi che sulla base della normativa CLP e REACH l’ozono è stato classificato come: “sostanza che può provocare o aggravare un incendio; letale se inalata, provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari, provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta per via inalatoria, molto tossica per l’ambiente acquatico con effetti di lunga durata. Alcuni notificanti identificano l’ozono come sospetto mutageno. Le autorità competenti tedesche hanno manifestato nel 2016 a ECHA l’intenzione di proporre per l’ozono una classificazione ed etichettatura armonizzate anche come mutageno di categoria 2 e cancerogeno di categoria 2”.

Il documento riporta poi i valori limite per esposizioni prolungate nel tempo e segnala che le Linee guida dell’OMS per la qualità dell’aria outdoor (2005) “raccomandano un limite giornaliero di 100 μg/m³ (ca. 0,05 ppm). Il National Institute for Occupational and Safety Health (NIOSH) indica per l’ozono un valore IDLH (concentrazione immediatamente pericolosa per la vita o per la salute) di 5 ppm (10 mg/m3) e livelli di concentrazione simili al valore IDLH o maggiori sono di fatto raggiunti nelle condizioni di utilizzo”.

In definitiva si indica che l’uso di ozono “deve avvenire in ambienti non occupati e debitamente confinati”.

Inoltre per ridurre il rischio “possono essere predisposti dispositivi visivi in ogni punto di accesso degli ambienti in fase di trattamento e allo stesso modo possono essere predisposti segnalatori di libero accesso. Pertanto, prima di ricorrere all’utilizzo di tale sostanza per il trattamento di locali è necessario valutare il rischio di esposizione sia degli addetti alle operazioni di sanificazione sia del personale che fruisce dei locali sanificati. Gli operatori devono essere addestrati ed esperti e provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI)”. E, alla luce di quanto detto, “non è pertanto indicato per uso domestico”.

Si rimanda comunque alla lettura integrale del documento ISS segnalando che esso riporta dettagliate informazioni anche su tre altre tipologie di trattamento mediante:

  • cloro attivo
  • radiazione ultravioletta
  • perossido di idrogeno.

Link per scaricare i documenti citati nel testo:

Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID-19, “ Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020”, Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 – Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 (formato PDF, 2.15 MB).

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 – Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonchè di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020 – Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 – Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.